Art. 14.
(Disciplina degli atti processuali).

      1. In materia di disciplina degli atti processuali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rivedere in generale la disciplina degli atti processuali, prevedendo la possibilità che i documenti possano essere prodotti anche in lingua straniera, con traduzione libera ed eventualmente, su istanza dell'altra parte o su ordine del giudice, con traduzione giurata;

          b) prevedere che la sentenza possa non esporre lo svolgimento del processo, se non necessario ai fini della motivazione della decisione ovvero, se necessario, anche estraendolo da un atto di parte e dandone atto;

          c) prevedere la validità delle comunicazioni ai difensori, purché vi sia prova della ricezione, effettuate a mezzo fax o per e-mail al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal difensore;

          d) razionalizzare il procedimento di notifica per adeguarlo ai princìpi comunitari, al fine di garantire la realizzazione del diritto di difesa e di azione, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;

          e) equiparare la notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche, alle modalità previste per le persone fisiche e la notifica al legale rappresentante a quella fatta all'ente rappresentato;

 

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          f) semplificare, attraverso forme di comunicazione più moderne ed efficaci, la notificazione per pubblici proclami.